Non tutti sanno che per vendere online, è necessario adempiere ad alcuni obblighi previsti dalla legge, al fine di evitare sanzioni anche molto pesanti. Precisiamo che in questa sede ci limiteremo di fornire alcune “linee guida”. E’ quindi vivamente consigliato rivolgersi al proprio commercialista per chiarimenti od informazioni. Alcuni obblighi di legge sono abbastanza scontati. E’ infatti necessario essere in possesso di un numero di Partita IVA e una posizione INPS. Noi ci soffermeremo su alcuni aspetti giuridici che non tutti conoscono e che devono essere osservati.
Decreto Legislativo 1 marzo 1998, nr. 114. La vendita online è regolamentata dal decreto legislativo 1 marzo 1998, nr. 114, e più specificatamente l’articolo 18 ” Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione” che comprende tutte le ipotesi di vendita al dettaglio attraverso un sito Internet.
Quali sono gli obblighi di legge per vendere online?
Passo nr. 1
- Cosa: Comunicazione inizio o variazione attività presso Comune.
- Dove: Proprio Comune di residenza nel caso delle persone fisiche o della sede legale per le persone giuridiche.
- Come: Compilando il modello COM 6 BIS “Comunicazione inizio attività di forma speciale di commercio al dettaglio – Commercio elettronico”. Presentarlo fisicamente al funzionario comunale e farselo protocollare oppure inviandolo tramite raccomandata A/R, la data di ricevimento della raccomandata ha valore burocratico.
SOLO per la regione LOMBARDIA: Presentazione DIAP
- Tempi: Operazione immediata.
- Inizio: 30 giorni temporali dopo i quali è possibile operare. Non bisogna attendere alcuna comunicazione da parte del comune, vige il silenzio assenso, il comune invierà comunicazione solo se non verrà accettata la domanda entro e non oltre i 30 giorni.
SOLO per la regione LOMBARDIA: Inizio immediato
- Costo: Alcuni comuni non attuano alcun costo, altri richiedono dei costi per diritti di segreteria quantificabili tra 30 e 150 Euro circa l’importo varia da comune a comune.
- Note: Si presenta nel proprio comune di residenza solo per l’ e-commerce, nel caso di attività fisiche si presenta al comune dove si svolge l’attività. La legge Bersani del 1998 ha diviso il settore commerciali in due categorie, alimentari e non alimentari, per cui se si volesse svolgere attività di commercio alimentare bisogna presentare in comune anche i requisiti necessari.
Passo nr. 2
- Cosa: Iscrizione o Variazione CCIAA
- Dove: Presso Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della propria provincia.
- Come: Da presentarsi una volta passati i 30 giorni di silenzio-assenso del comune entro 30 giorni da tale data. Per cui tra il 31° giorno al 60° dopo che si è presentata domanda al comune.
- Tempi: Operazione immediata.
- Inizio: Iscrizione immediata
- Costo: Bolli 23 euro + quota annuale per tipo di impresa (88 € per ditte individuali). L’importo di iscrizione varia da provincia a provincia (es. Firenze per il 2009 Euro 106,00).
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